Il delitto di collusione in contrabbando e le accise

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Oggetto del presente testo è l’analisi del reato di collusione per frodare la finanza, previsto dall’articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n.1383.
Tale norma dispone che: “il militare della Guardia di Finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene previste dagli articoli 215-219 del Codice Penale Militare di Pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

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